Attualità
Assegno Unico e Universale 2023: stop alle domande di rinnovo
Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza l’onere di presentare una nuova domanda.
Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva.
Una misura di semplificazione per l’utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal PNRR, che punta a valorizzare le banche dati dell’Istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo: i dati dell’istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare la prestazione in continuità.
Eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa a INPS prima del 28 febbraio 2023 (a titolo d’esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni iban, maggiore età dei figli …) dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Le domande possono essere inviate tramite le consuete modalità:
portale web dell’Istituto, previo accreditamento con SPID, CIE, CNS; • Contact Center Integrato;
servizi offerti dagli Istituti di Patronato;
App mobile INPS.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 – l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Per la quantificazione dell’Assegno permane, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Si rimanda alla Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, pubblicata sul portale dell’Istituto, per ulteriori approfondimenti.
Immagine di archivio
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