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Casa «agevolata», se però è la «prima»

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La casa resta protagonista indiscussa di sconti e agevolazioni fiscali e il pacchetto di bonus in vigore nel 2019 conferma i vantaggi previsti per favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Ma i benefici fiscali sono riconosciuti in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti. Innanzitutto il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini) e A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Non sono ammesse nei casi in cui l’abitazione appartiene alle categorie A1, A8 e A9 ovvero residenze di tipo signorile, di ville e di castelli e palazzi di particolare valore artistico e storico. Altro requisito indispensabile è che l’abitazione si trovi nel comune dove l’acquirente ha o intende trasferire la propria residenza. Se non residente, per avere i benefici è indispensabile che l’atto di acquisto contenga la dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza. Il trasferimento deve avvenire entro 18 mesi dall’acquisto, pena la decadenza del beneficio stesso. Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. La giurisprudenza ha esteso poi il bonus anche per l’acquisto della seconda casa qualora quella acquistata precedentemente risulti “inidonea” in quanto non può più soddisfare le esigenze abitative del contribuente e della sua famiglia oppure quando l’immobile è dato in affitto e quindi non può essere utilizzato dal proprietario. Ricordiamo infine che se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

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